Ai sensi della LR 79/2012 (art. 1 c.1) è riconosciuta dalla Regione Toscana come attività di rilevanza pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, dell’ambiente e delle sue risorse naturali.

E’ il territorio  all’interno del  quale il Consorzio svolge la sua azione. A differenza di altre delimitazioni amministrative, il comprensorio è disegnato in base ai bacini idrografici. Ha quindi confini  “naturali” e non “artificiali”. In Toscana i comprensori sono sei e sono delimitati ai sensi della L.R. 79/2012.

È obbligatoriamente consorziato chiunque, all’interno di un comprensorio di bonifica, possegga terreni o fabbricati, indipendentemente dalla residenza o dallo status di persona fisica, giuridica o ente pubblico. Il signor Rossi che possiede una casa, la multinazionale con sede all’estero che ha un capannone industriale nel comprensorio, il Comune che è proprietario di un edificio scolastico sono tutti consorziati. I consorziati sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica in base al beneficio  che l’edificio di proprietà ricava dall’azione svolta dal Consorzio. Inoltre i consorziati, per legge, gestiscono il Consorzio eleggendo i loro rappresentanti negli organi statutari.

È dovuto al Consorzio di Bonifica dai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza per il beneficio che gli stessi ricavano dall’attività svolta dall’ente. Il contributo consortile è calcolato in base a:

  • il beneficio ricavato dall’immobile, valutato applicando gli indici accreditati fissati dal piano di classifica;
  • il riparto tra i consorziati delle spese sostenute dall’ente per lo svolgimento della sua attività sul territorio di competenza e risultanti dal bilancio preventivo. Il consorzio approva il bilancio preventivo economico entro il 30/12, sulla base del quale emette la richiesta di pagamento, indirizzata al proprietario di ciascun immobile. Ai sensi dell’art. 29 c. 4 della LR 79/2012, nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili deve essere riportata la tipologia del beneficio, il bene a cui il contributo si riferisce e, in caso di comproprietà, la quota parte di contributo consortile spettante a ciascun proprietario. In sede di dichiarazione dei redditi, nella maggioranza dei casi, il contributo di bonifica risulta essere un onere deducibile. I dettagli tecnici sulle modalità di calcolo del beneficio e del contributo consortile sono disponibili sul sito web di ciascun consorzio.

È l’attività che il Consorzio esegue a cadenza periodica su fiumi, canali e torrenti di sua competenza, oltre che sugli impianti. Prevede, fra le varie attività, il taglio della vegetazione in eccesso, l’eliminazione di elementi che possano ostruire il decorso delle acque, il controllo dello stato degli argini e delle varie opere idrauliche (casse di espansione, idrovore, chiuse, porte vinciane, eccetera). Il Consorzio svolge quotidianamente questa attività con mezzi e personale specializzato. È interamente finanziata con il contributo di bonifica pagato dai consorziati.

Prevede interventi non periodici,  concordati con gli enti competenti che se ne accollano anche parte dei costi.

Si definiscono opere di bonifica idraulica le opere idrauliche che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai fondi, agricoli e urbani, situati prevalentemente in zone di pianura. Queste opere, insieme alle altre opere idrauliche, permettono di gestire correttamente il deflusso delle acque e in questo caso, in particolare, di evitare allagamenti e ristagni.

Le opere idrauliche sono l’insieme dei manufatti realizzati al fine della regimazione dei corsi d’acqua. In Italia sono disciplinate dal Regio Decreto 25.07.1904 n° 523 che approva il “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”. Sono classificate in cinque diverse categorie in base alla loro natura ed importanza. Proprio in base a categoria, importanza e funzione, una buona parte delle opere idrauliche è affidata ai Consorzi di Bonifica. In questi casi si parla di opere idrauliche consortili.

È la porzione di comprensorio che, godendo di un beneficio derivante dall’attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche, risulta gravato dall’onere del contributo. Può arrivare a coincidere con i limiti del comprensorio di bonifica.

Le attività di manutenzione ordinaria sono programmate dal Consorzio con cadenza annuale attraverso uno strumento, il “Piano delle Attività di Bonifica“, istituito dall’art. 26 della L.R. n. 79/2012, che definisce gli interventi da realizzare, tenendo conto anche delle indicazioni degli amministratori locali e delle segnalazioni dei cittadini. Il Consorzio di Bonifica approva   il piano    entro il 30 settembre di ciascun anno,   indicando le priorità e le risorse da destinare agli interventi. Il piano viene inviato alla giunta regionale per l’approvazione.

Il legislatore (R.D. 215/1933, codice Civile, L.R. 79/2012) prevede che, ai fi ni di un equo riparto delle spese tra i consorziati, i Consorzi di bonifica debbano adottare un provvedimento con il quale sono determinati specifici criteri per l’individuazione del beneficio che gli immobili consorziati conseguono o possono conseguire dall’attività del Consorzio. Tale documento è il “Piano di classifica”. Il Consorzio è tenuto ad elaborare il proprio “Piano di classifica” degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l’indice di contribuenza. Il “Piano di classifica”, attraverso la combinazione di appositi indici tecnici ed economici, individua il grado di beneficio goduto dai diversi immobili.

E’ l’insieme dei corsi d’acqua presenti in un determinato territorio. Con Delibera n. 57/2013 il Consiglio Regionale ha approvato due elenchi di corsi d’acqua: il reticolo idrografico che comprende tutti i corsi d’acqua che abbiano rilevanza pubblica ed il reticolo idrografico di gestione, quale sottoinsieme del primo, che racchiude tutti i corsi d’acqua affidati alla gestione dei consorzi di bonifica. Per i tratti non in gestione ai consorzi, l’ente competente è la Regione Toscana attraverso gli uffici del Genio Civile.